mercoledì 15 dicembre 2010

la "vendita diretta" dei prodotti agricoli

Il  D. Lgs. n. 228/2001, e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'esercizio dell'attività di vendita da parte dell'impresa agricola, organizzata anche in forma societaria.

Infatti tale norma consente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, purchè iscritti nel Registro delle Imprese, in deroga alla disciplina ordinaria del commercio, di porre in vendita al dettaglio i propri prodotti agricoli.

La vendita può riguardare anche prodotti derivati, ovvero quelli ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, provenienti dal ciclo produttivo dell'impresa, nonché i prodotti acquistati da terzi, purchè questi ultimi appartengano allo stesso comparto agronomico dell'azienda agricola del venditore.

Nell'ambito della vendita diretta, inoltre, i prodotti acquistati da terzi, rientranti nel medesimo comparto agronomico, non dovranno essere prevalenti rispetto a quelli ottenuti dall'attività agricola dell'azienda, anche a seguito di manipolazione o trasformazione.

Se dalla vendita di prodotti acquistati da terzi ne dovesse derivare un guadagno maggiore di quello ottenuto dalla cessione di prodotti propri dell'azienda, la vendita dei prodotti acquistati da terzi sarà soggetta alla disciplina del commercio.

Infine, si consideri che, a prescindere dal criterio della prevalenza innanzi individuato, quando i ricavi derivati dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla propria azienda superi, nell'anno solare precedente, i 4 milioni di euro ad essi si applicherà, comunque, la disciplina del commercio.

Per completezza, si evidenzia che l'attività di vendita diretta non può essere esercitata dagli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e dalle persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività.
18/03/2009

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